Accesso civico
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”),
prevede:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del
documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il
dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del
potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo
di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della
trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto
offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere
pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto:
è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va
avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni,
anche tramite la pubblicazione sul sito internet.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla
legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può
esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà
che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se
ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto
alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato,
e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico
non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.